Cos’è il Bollino Verde?
Il Bollino verde certifica i controlli di efficienza energetica effettuati sulla caldaia a norma di legge.
È stato introdotto dal D.P.R. 74/2013 relativo all’efficientamento energetico, in cui sono contenuti i criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la revisione e manutenzione delle caldaie e condizionatori estivi.
La revisione della caldaia e il controllo dei fumi (bollino verde) sono obbligatori:
ma con che frequenza vanno eseguiti?
Revisione della caldaia:
la periodicità con cui effettuare la revisione è indicata sul libretto delle istruzioni della caldaia stessa.
Bollino verde della caldaia:
la periodicità con cui effettuare il controllo fumi varia a seconda del tipo di impianto e di combustibile usato:
- ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kw, che funzionano con combustibile liquido o solido;
- ogni 4 anni: per le caldaie con potenza compresa tra 10 kW e 100 kW, che funzionano a gas, metano o GPL;
- ogni anno: per impianti con potenza superiore a 100 kW, che funzionano con combustibile liquido o solido;
- ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 100 kW, che funzionano a gas metano o GPL.
Fonte: articolo 4 del D.lgs 192/05, integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06 , in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia che ha dato origine alle norme sui controlli di efficienza.
Revisione della caldaia:
la periodicità con cui effettuare la revisione è indicata sul libretto delle istruzioni della caldaia stessa.
Bollino verde della caldaia:
la periodicità con cui effettuare il controllo fumi varia a seconda del tipo di impianto e di combustibile usato:
- ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kw, che funzionano con combustibile liquido o solido;
- ogni 4 anni: per le caldaie con potenza compresa tra 10 kW e 100 kW, che funzionano a gas, metano o GPL;
- ogni anno: per impianti con potenza superiore a 100 kW, che funzionano con combustibile liquido o solido;
- ogni 2 anni: per le caldaie con potenza superiore a 100 kW, che funzionano a gas metano o GPL.
Fonte: articolo 4 del D.lgs 192/05, integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06 , in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia che ha dato origine alle norme sui controlli di efficienza.
Il Libretto di Impianto
Il “Libretto di Impianto per la Climatizzazione”, obbligatorio dal 2014 in accordo con la nuova Normativa sugli Impianti Termici, rappresenta una sorta di documento d’identità dell’impianto termico di casa e serve a tracciare lo storico di tutti gli interventi di manutenzione caldaia effettuati nel corso degli anni.
Il “Libretto di Impianto per la Climatizzazione” deve riportare le informazioni e i dati relativi a tutti gli impianti termici di casa, compresi quelli di climatizzazione (se presenti) e gli impianti che sfruttano energie rinnovabili, come ad esempio i pannelli fotovoltaici.
Il libretto deve essere obbligatoriamente rilasciato e compilato, dal tecnico specializzato, ad ogni installazione di un nuovo impianto e va costantemente aggiornato in occasione di tutti gli interventi obbligatori, ordinari o straordinari di revisione della caldaia e degli apparecchi per la climatizzazione di casa.